Esporre la lista dei condomini morosi configura il reato di diffamazione

Sentenza Cass., sez. Feriale, 26 settembre 2014, n. 39986

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, è giunta ad una sentenza penale di condanna per il reato di diffamazione affermando che integra la fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art. 595 c.p., l'esposizione di un comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, delle posizioni debitorie e della lista dei morosi, qualora sia affisso in un luogo dello stabile condominiale accessibile non già ai soli condomini, per i quali ovviamente sussiste un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma anche ad un numero indeterminabile di altri soggetti, estranei al condominio.

In particolare, agli imputati veniva contestato il fatto di aver affisso al portone condominiale i nominativi dei morosi e questa condotta, nonostante l'effettiva morosità delle persone inserite in elenco, è stata ritenuta diffamatoria poichè "non vi è alcun interesse da parte di terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri".

A tal proposito, per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la Suprema Corte osserva altresì che "ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale, ravvisabile laddove l'agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive".

Per completezza e maggiore chiarezza, giova infine distinguere dai terzi estranei al condominio, i creditori di quest'ultimo, rammentando quanto previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., secondo cui l'amministratore, dietro sollecitazione, "è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato."

 

Dott.ssa Lorena Codispoti