Garanzia decennale del costruttore - venditore: da quando decorre il termine per denunciare i vizi

Sentenza Cass. Civ., Sez. II, 16 settembre 2014, n. 19483

L'art. 1669 c.c. disciplina la responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura ad una lunga durata. In particolare, l'appaltatore è responsabile sia nei confronti del committente che dei suoi aventi causa se, nel corso di dieci anni dal compimento, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, l'opera rovina in tutto o in parte, oppure presenta evidente pericolo di rovina, o ancora presenta gravi difetti. La denuncia del vizio (termine di decadenza, ex art. 1669, comma 1, c.c.) dev'essere effettuata entro un anno dalla scoperta, mentre, l'azione di garanzia (termine di prescrizione, ex art. 1669, comma 2, c.c.) si prescrive in un anno dalla denuncia.

A tal proposito, con la sentenza n. 19483 del 2014 la Suprema Corte, confermando un ormai diffuso orientamento giurisprudenziale in merito al dies a quo, ha precisato che questo coincide con il momento in cui il committente o il suo avente causa ha effettiva cognizione dei vizi e ciò a prescindere da eventuali precedenti contestazioni.

In particolare, il termine di un anno per la denunica previsto a pena di decadenza dell'azione di responsabilità contro l'appaltatore "decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essenso sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti, conoscenza che deve ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali".

In sostanza, a meno che non si sia in presenza di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini, nonostante si siano già contestati i vizi, in modo alquanto generico e senza l'individuazione delle cause, con formale missiva indirizzata all'appaltatore, i termini di cui all'art. 1669 c.c. decorrono da quando il soggetto abbia piena cognizione del problema, il che può avvenire, come del caso in esame, quando venga acquisita specifica perizia tecnica che illustri le cause del vizio.

 

Dott.ssa Lorena Codispoti